A giugno Consob ha approvato il Regolamento nazionale sui servizi di crowdfunding, per consentire la applicazione del Regolamento UE 2020/1503
Importanti notizie nel mondo del crowdfunding italiano. Il mese scorso la Consob ha approvato il Regolamento nazionale sui servizi di crowdfunding, che rappresenta l’ultimo step per consentire la completa applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sugli European Crowdfunding Service Providers (ECSP).
Dal mese di novembre le nuove regole entreranno in vigore, obbligando tutte le piattaforme di equity e lending, ad eccezione di quelle P2P, ad ottenere l’autorizzazione nazionale per poter continuare a raccogliere denaro. È importante sottolineare che il rilascio dell’autorizzazione da parte di un qualsiasi Stato Membro, consentirà di sollecitare e raccogliere capitali in tutti i paesi dell’Unione Europea.
Il Regolamento Consob è articolato in cinque parti:
1) disposizioni generali e modalità di trasmissione alla Consob per ottenere l’autorizzazione;
2) dettagli sul processo di autorizzazione;
3) obblighi informativi delle piattaforme nei confronti di Consob;
4) comunicazioni di marketing;
5) ulteriori obblighi, comprese le informazioni relative alle singole offerte.
Merita una certa attenzione il quarto punto, quello relativo alle comunicazioni di marketing. Il regolatore europeo prevede che venga lasciata ampia discrezionalità alle istituzioni di ciascun Paese. Sia gli operatori che i giuristi nutrono verso questa decisione alcune perplessità, perché esiste il rischio concreto che le disposizioni di ogni singolo Stato creino distorsioni nel mercato unico del crowdinvesting.
Su questo punto Consob ha già preso le sue decisioni.
Le comunicazioni delle piattaforme devono ovviamente comprendere la denominazione del fornitore del servizio e l’indirizzo internet della piattaforma. Devono poi fornire un’indicazione corretta dei rischi connessi all’investimento, compreso il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito. L’indicazione dei rischi deve essere chiara. In generale tutte le informazioni fornite devono essere aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
Quando si raffrontano servizi di crowdfunding o i risultati delle offerte bisogna essere corretti ed equilibrati: le fonti utilizzate per il raffronto devono essere specificate e devono essere indicate le ipotesi principali utilizzati.
Ogni comunicazione di marketing deve contenere, in modo facilmente percepibile, il disclaimer: “prima dell’adesione leggere la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento”. Nel caso di strumenti come i video promozionali, l’avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.
Per le comunicazioni di marketing relativi a servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF includono nelle informazioni relative ai loro servizi l’avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal Regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020“.
Le comunicazioni di marketing sul suolo italiano devono essere fatte in italiano. Questo punto, se adottato da tutti gli stati con la propria lingua nazionale, porterà le piattaforme a sostenere dei costi significativi per l’attivazione contemporanea su più mercati.
Quando le comunicazioni di marketing contengono un’indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che siano soddisfatte una serie di condizioni:
- L’indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione
- Il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente
- Contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri
- I rendimenti sono indicati al netto delle commissioni e degli oneri fiscali. Se non è possibile offrire l’indicazione del netto, allora bisogna specificarlo con chiarezza
- Riportano l’avvertenza “I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri”